Art. 1.

      1. All'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura è stata presentata per prima»;

          b) i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono abrogati.